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Caccia in Friuli Venezia Giulia

Apertura: 1 settembre
Chiusura: 30 gennaio
Deroghe
È stato approvato il progetto di legge che prevede l'applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409 /CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Storno dal 1/9 al 30/1 con un numero di capi prelevabili giornalmente pari a 20 e annualmente paria a 100.
Tortora dal collare orientale, cormorani e colombi urbani dal 1/9 al 30/1 con un numero di capi prelevabili giornalmente pari a 10 e annualmente pari a 50.
Vedi deliberazione regionale entro il 20/08.
Ai fini di cui alla L. 157/92, nel Friuli-Venezia Giulia i territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia si intendono sostituiti con le riserve di caccia (aziende faunistiche di cui alla l.r. 30/99), vigente nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. l, comma 2, della l.r. 21/1993.
1. Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'art. 11, comma 3, della l.r. 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.
2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio Autonomo per la Gestione Faunistica e Venatoria provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali.
In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme contenute nella l.r. 24/1996, soprattutto quelle contenute negli articoli dal 2 al 7, costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale.

Specie cacciabili
Dal 1 ° settembre al 10 dicembre: quaglia, tortora selvatica.
Dal 1° settembre al 10 gennaio: alzavola, beccaccino, colombaccio, germano reale, marzaiola.
Dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo.
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola, coniglio selvatico, lepre comune, merlo, minilepre, pernice rossa, starna.
Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia, canapiglia, cesena, codone, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, ghiandaia, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
Dal 1° ottobre al 30 novembre: cervo, coturnice, fagiano di monte maschio, lepre bianca, pernice bianca.
Dalla seconda domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre: cinghiale.
Per le specie di fauna selvatica incluse nell'elenco di cui all'art. 18, comma 1, della l. 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui sopra e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'art. 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all'art. 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.
L'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria decreta (decreto n. 490 del 17/8/00):
omissis -
di vietare sull'intero territorio regionale, dall'annata venatoria 2001/2002 le immissioni della specie Starna, fatte salve le reintroduzioni oggetto dei progetti specifici coordinati dalla Amministrazioni provinciali; di disporre che dall'annata venatoria 2001/2002, i prelievi della specie Starna devono essere effettuati per numero di capi non superiore al 10% dei soggetti verificati con i censimenti effettuati alla fine dell'estate e prima dell'inizio dell'attività venatoria, qualora le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie ospitino nel proprio territorio popolazioni formate da non meno di 15 (quindici) coppie nidificanti con successo (vale a dire brigate formate da almeno 7 (sette) soggetti e con una densità minima di almeno 5 (cinque) coppie su 100 (cento) ettari; di vietare dall'annata venatoria 2001/2002 nelle riserve di caccia che hanno aderito ai progetti delle Amministrazioni provinciali per la reintroduzione della specie Starna, l'effettuazione di gare e prove cinofile, nonché l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, al di fuori della zona a ciò deputata ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l.r. 19 dicembre 1986, n. 56.

Carniere giornaliero
1. Per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria non possono essere abbattuti complessivamente da parte di un cacciatore più di 25 capi, dei quali non più di 10 anseriformi, 7 caradriformi, di cui non più di 5 beccacce e 5 colombacci.
2. Per le singole specie di fauna selvatica stanziale il regolamento interno di ciascuna riserva di caccia di diritto dì cui agli articoli 29 e 30 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 28/12/71, n. 04772/Pres. deve contenere in allegato i dati relativi al censimento, nonché un programma annuale di abbattimento, indicando pure il numero massimo di capi abbattibili per ciascuna giornata di caccia da parte del singolo socio di riserva.
3. Nelle aziende faunistiche i dati relativi al censimento e al programma annuale di abbattimento di cui sopra vengono redatti dal legale rappresentante e sono soggetti all'approvazione da parte del Distretto Venatorio competente per territorio.
4. Non possono formare oggetto di prelievo venatorio le specie di fauna selvatica stanziale nei confronti delle quali le riserve di caccia non adempiano a quanto previsto precedentemente.

Giornate di caccia
1. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto per la stanziale, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per due giorni alla settimana.

Effemeridi solari 2002 / 2003

PERIODO / IL SOLE SORGE / IL SOLE TRAMONTA

MAGGIO 2002
1^ quindicina / - / -
2^ quindicina / 5,28* / 20,42*

GIUGNO 2002
1^ quindicina / 5,18* / 20,56*
2^ quindicina / 5,18* / 21,.02*

LUGLIO 2002
1^ quindicina / 5,26* / 20,59*
2^ quindicina / 5,40* / 20,47*

AGOSTO 2002
1^ quindicina / 5,59* / 20,28*
2^ quindicina / 6,18* / 20,01*

SETTEMBRE 2002
1^ quindicina / 6,37* / 19,33*
2^ quindicina / 6,58* / 19,03*

OTTOBRE 2002
1^ quindicina / 7,15* / 18,35*
2^ quindicina / 7,35* / 18,05*
dal 27 (inizio ora solare) / 6,35 / 17,05

NOVEMBRE 2002
1^ quindicina / 6,59 / 16,45
2^ quindicina / 7,19 / 16,30

DICEMBRE 2002
1^ quindicina / 7,36 / 16,23
2^ quindicina / 7,47 / 16,27

GENNAIO 2003
1^ quindicina / 7,49 / 16,41
2^ quindicina / 7,39 / 17,00

* ora legale

Orario di inizio e fine caccia tradizionale: un'ora prima del sorgere del sole, fino al tramonto.
Orario di inizio e fine caccia selettiva:
a) Daino, Camoscio, Muflone: un'ora prima del sorgere del sole, fino al tramonto;
b) Cinghiale, Cervo, Capriolo: due ore prima del sorgere del sole e fino a due ore dopo il tramonto.

Divieti
È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, comunque svolta, ai tetraonidi, ai palmipedi ed ai trampolieri, nonché alla cesena. È fatta altresì eccezione per la caccia alla lepre che è consentita solo 48 ore dopo l'ultima nevicata.

 

 

Ripopolamenti
Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a tutela delle coltivazioni e delle attività agricole tradizionali, è vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonché, a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi, fatti salvi progetti specifici autorizzati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato e coordinati dall'Istituto Faunistico Regionale. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre e il colino della Virginia, ai fini della salvaguardia degli habitat e delle specie autoctone.

Appostamento fisso
Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'art. 1 della l.r. 21/1993. in conformità alle consuetudini e tradizioni locali. l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni. All'interno delle riserve di caccia l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all'art. 5, comma 2, della l. 157/1992. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizie gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati di cui all'art. 11, comma 3, della l.r. 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di metri 9 misurata dal piano di campagna ed il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a 3 metri quadrati.

Caccia di selezione
Specie, classi di sesso, età e periodo

Capriolo
Maschio - Dal 15 maggio al 31 ottobre
Femmina sottile di circa 1 anno - Dal 15 maggio al 15 giugno e dal 1° settembre al 15 gennaio
Femmina di qualsiasi età - Dal 1° settembre al 15 gennaio
Piccoli dell'anno - Dal 1° settembre al 15 gennaio
Femmina con piccolo - Dal 15 dicembre al 15 gennaio
Camoscio
Tutte le classi di sesso ed età - Dal 15 agosto al 31 dicembre
Femmina con piccolo - Dal 1° dicembre al 31 dicembre
Cervo
Tutte le classi di sesso ed età - Dal 15 agosto al 15 gennaio
Femmine con piccoli - Dal 15 ottobre al 15 gennaio
Cinghiale
Tutte le classi di sesso ed età - Dal 15 giugno al 15 gennaio
Femmine con piccolo - Dal 1° ottobre al 15 novembre
Daino
Tutte le classi di sesso ed età - Dal 15 agosto al 15 gennaio
Femmine con piccolo - Dal 1° novembre al 15 gennaio
Muflone
Tutte le classi di sesso ed età - Dal 15 agosto al 15 gennaio
Femmine con piccolo - Dal 15 novembre al 15 gennaio

 
 

L.R. 30/99 (art. 2 "l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia viene classificato ai sensi dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, zona faunistica delle Alpi)

Numero A.T.C. della Regione Friuli Venezia Giulia:
Tutto il territorio Reg.le è diviso in riserve di caccia di diritto
comunali e subcomunali suddivise assieme a quelle private in 15 distretti venatori.
Modalità di accesso per i non residenti nella regione Friuli Venezia Giulia:
I cacciatori che hanno 3 anni di residenza anagrafica nella Regione possono diventare soci delle riserve

Distretti venatori Prov. Pordenone (4)

Distretto Ven. N. 4 Prealpi Carniche Broveadi Pietro Pradis di Sopra 37 - 33090 Clauzetto - Pn
Distretto Ven. N.6 Pedemontana Pordenonese Cecco Luigino Via Umberto 1 -
33094 Pinzano al Tagliamento - Pn
Distretto Ven. N.9 Alta Pianura Pordenonese De Bedin Mario B.go Leone 35 -
33095 San Giorgio della Richinvelda - Pn
Distr. Ven. N.11 Bassa Pianura Pordenonese Polano Fabio Via Galante 46 -
33078 San Vito al Tagliamento - Pn

Tratto dal sito:  www.mondocaccia.it